“Associazione dell’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio APS – ETS”
Articolo 1
Denominazione
1.1 Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo del 3.7.2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), è costituita una Associazione libera, volontaria, autonoma, denominata “Associazione dell’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio APS – ETS” (nel prosieguo anche solo l’“Associazione”).
1.2 L’Associazione assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).
Articolo 2
Statuto
2.1 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile, dalla Legge Regionale e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
2.2 L’Assemblea può deliberare un eventuale Regolamento di esecuzione del presente Statuto, in cui saranno disciplinati gli aspetti più particolari dell’organizzazione e delle attività che saranno svolte dall’Associazione stessa.
2.3 Lo Statuto vincola alla sua osservanza ciascun associato e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Articolo 3
Sede
3.1 L’Associazione ha sede legale nel comune di Siena.
Articolo 4
Durata
4.1 L’Associazione ha durata illimitata e lo scioglimento della stessa può avvenire in qualsiasi momento, con delibera dell’Assemblea dei Soci, che dovrà provvedere alla liquidazione della stessa.
Articolo 5
Scopi, finalità e attività
5.1 L’Associazione si rifà ai principi di solidarietà e di etica del lavoro che ispirarono gli artigiani e gli artisti vasai, operanti nei secoli passati entro il territorio storicamente assegnato col Bando del 13 settembre 1729 dalla Governatrice dello Stato senese, Violante di Baviera, alla Nobile Contrada del Nicchio.
5.2 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale – previsti dall’art 5 del CTS, e di seguito espressamente richiamati – avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- ai sensi della lett. d, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ai sensi della lett. e, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.: Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 Agosto 1991 n. 281;
- ai sensi della lett. f, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22.1.2004 n. 42, e successive modificazioni;
- ai sensi della lett. i, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo n. 5 del CTS;
- ai sensi della lett. k, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ai sensi della lett. u, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19.8.2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- ai sensi della lett. z, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
5.3 L’Associazione non prevede limitazioni relative alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e, inoltre, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5.4 L’Associazione può esercitare, a norma dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
5.5 L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art.7 del CTS – attraverso la richiesta a terzi di donazioni lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5.6 L’Associazione, al fine di perseguire gli scopi e le attività in precedenza individuate, intrattiene rapporti con la Nobile Contrada del Nicchio sulla base di specifici accordi improntati, nel rispetto dei relativi ruoli, alla piena collaborazione.
Articolo 6
Ammissione e numero dei soci
6.1 La composizione ed il numero degli associati è illimitato, salvo, in ogni caso, il rispetto inderogabile del numero minimo e della composizione prevista per Legge.
6.2 Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
6.3 Nel caso in cui il numero degli associati dovesse ridursi in una misura inferiore a quella prevista per Legge, l’Associazione ne darà tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel prosieguo anche solo “R.U.N.T.S.”) e provvederà ad integrare lo stesso nel termine di un anno decorrente da tale evento.
6.4 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
6.5 Per i minorenni la domanda dovrà essere sottoscritta anche da chi ne esercita la Potestà Genitoriale.
6.6 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel Libro dei Soci.
6.7 Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato entro 60 giorni; contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Collegio dei Probiviri.
6.8 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7, che segue.
6.9 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 7
Soci – Diritti ed obblighi
7.1 I Soci si suddividono in due categorie:
- Soci Ordinari
- Soci Benemeriti
7.2 Sono Soci Benemeriti i soci scelti dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell’Associazione stessa.
7.3 I soci hanno diritto di:
- esprimere il loro voto nelle Assemblee, se iscritti almeno da tre mesi, eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, essere eletti; per i minorenni il voto viene espresso da chi ne esercita la Potestà Genitoriale;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed alla approvazione del programma di attività;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
7.4 I soci hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- contribuire alla vita dell’Associazione con le quote annuali di adesione che il Consiglio Direttivo potrà stabilire all’inizio di ogni anno sociale.
7.5 L’adesione all’Associazione è volontaria.
7.6 Qualora il comportamento del socio rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo applicherà le seguenti sanzioni:
- richiamo;
- diffida;
- espulsione dall’Associazione.
Articolo 8
Perdita della qualifica di Socio
8.1 I Soci cessano di appartenere all’Associazione per morte, recesso, decadenza o espulsione.
8.2 Il socio può comunicare in forma scritta il suo recesso in qualsiasi momento senza motivazione.
8.3 Il socio decade automaticamente qualora non adempia al pagamento della quota annuale per due anni.
8.4 Il socio può essere espulso qualora:
- svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione;
- arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione;
- non rispetti gli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Sociali competenti.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato contestato il fatto che può giustificare l’esclusione. La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà ricorrere per iscritto, entro quindici giorni dalla data di notifica, al Collegio dei Probiviri.
8.5 I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
8.6 I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
8.7 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.
Articolo 9
Entrate – Patrimonio
9.1 L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali ad esempio: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, nonché da qualsiasi entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..
9.2 Il patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è totalmente vincolato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
9.3 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 10
Organi
10.1 Sono organi della Associazione:
- a) l’Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori,
- e) il Collegio dei Probiviri.
10.2 Le cariche assunte negli organi dell‘Associazione sono a titolo gratuito;
10.3 Tutti gli organi dell’Associazione durano in carica tre esercizi e, quindi, sino all’approvazione del Conto Consuntivo del terzo esercizio del mandato.
Articolo 11
Assemblea dei Soci
11.1 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.
11.2 L’Assemblea è convocata almeno due volte l’anno dal Consiglio Direttivo, e a cura del Segretario, di cui una per l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale.
11.3 La convocazione avviene con avviso al socio almeno sette giorni prima della data fissata, o secondo le modalità del Regolamento approvato dall’Assemblea.
11.4 L’avviso deve riportare l’ordine del giorno, il luogo dell’adunanza, la data e l’ora di convocazione nel rispetto delle vicende in materia e del Regolamento.
11.5 L’Assemblea in via straordinaria può inoltre essere convocata quando lo richiedano il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati, specificando gli argomenti da trattare.
11.6 Ogni socio ha diritto ad un voto, da esercitare direttamente o facendosi rappresentare da altro socio mediante delega scritta: per i minorenni la delega deve essere sottoscritta da chi ne esercita la Potestà Genitoriale.
11.7 Il Consiglio Direttivo può deliberare che ciascun socio possa rappresentare più soci nei limiti previsti dall’art. 24, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
11.8 Sono compiti dell’Assemblea:
- a) deliberare sugli indirizzi generali dell’Associazione;
- b) approvare il conto consuntivo e quello preventivo;
- c) approvare eventuali Regolamenti interni e l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- d) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- e) esprimere il proprio parere vincolante su ogni argomento sottoposto al suo giudizio;
- f) modificare lo Statuto Sociale ed i Regolamenti;
- g) deliberare in ordine alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’Associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) deliberare sulla responsabilità degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del CTS e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
11.9 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in caso di assenza dal Vice Presidente.
11.10 Le Assemblee sono valide: se in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei Soci; se, in seconda o unica convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, in proprio o per delega. I Soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
11.11 L’Assemblea di modificazione dello Statuto è valida quando è presente, in proprio o per delega, almeno un terzo dei soci e delibera con il voto della maggioranza dei tre quarti dei presenti.
11.12 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di tre quarti dei Soci.
11.13 Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario.
Articolo 12
Consiglio Direttivo
12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 9 a 15 membri.
12.2 Il numero dei componenti in carica ed i singoli incarichi sono previsti dal Regolamento che l’Assemblea provvede a deliberare.
12.3 Tutti i membri sono eletti dall’Assemblea e sono rieleggibili.
12.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12.5 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, trovando applicazione l’art. 2382, Codice Civile, relativamente alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
12.6 In caso di dimissioni, espulsione, impedimento permanente o morte di un Componente, il Consiglio Direttivo, per la reintegrazione, ricorre alla sostituzione secondo le indicazioni del Regolamento.
12.7 Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il cui funzionamento è, più in particolare, previsto dal Regolamento adottato dall’Assemblea.
12.8 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi; in particolare, e fra l’altro, sono compiti di questo organo:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- predisporre il conto preventivo con la suddivisione delle singole voci;
- predisporre il conto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio sociale e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione dei soci;
- autorizzare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- stabilire le quote associative annuali;
- delegare specifiche attività ed incarichi alla Deputazione, a singoli consiglieri o a soci;
- promuovere e organizzare gruppi di lavoro per il conseguimento delle finalità dello Statuto;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
12.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce:
- almeno una volta ogni trimestre
- quando il Presidente lo ritenga opportuno
- su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
12.10 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri ivi compreso il Presidente o il Vice Presidente.
12.11 Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza semplice.
12.12 Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere constatate dai verbali trascritti sull’apposito libro; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario.
12.13 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno – da inviarsi a mezzo posta elettronica o altro mezzo atto a tal fine – almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
12.14 Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora.
12.15 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.
12.16 In caso di dimissioni, espulsione, impedimento permanente o morte di un Componente, il Consiglio Direttivo, per la reintegrazione, ricorre alla cooptazione secondo le indicazioni del Regolamento.
12.17 Il Consiglio decade quando i componenti da sostituire sono più di quattro e, in ogni caso, quando occorre sostituire contemporaneamente Presidente e Vice Presidente.
12.18 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12.19 In caso di conflitto di interessi degli amministratori, trova applicazione l’art. 2475 ter, Codice Civile.
Articolo 13
Presidente
13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – in tutti i rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
13.2 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rimane in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
13.3 Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’organo di amministrazione.
13.4 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Deputazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, apre e chiude conti correnti postali e bancari.
13.5 Il Presidente conferisce ai soci procure speciali per la gestione di attività, previa approvazione del Consiglio.
13.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 14
Segretario
14.1 Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente, custodisce, tiene e cura il libro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
14.2 Svolge le altre attività previste dal Regolamento.
Articolo 15
Tesoriere
15.1 Il Tesoriere cura la contabilità e conserva i libri associativi per la regolare gestione finanziaria e patrimoniale, emette i mandati di pagamento con il concorso del Presidente, custodisce e gestisce la cassa, predispone il conto consuntivo, la nota integrativa, la relazione ed il Bilancio preventivo.
15.2 Svolge le altre attività previste dal Regolamento.
Articolo 16
Provveditore
16.1 Il Provveditore cura la buona conservazione e l’uso corretto dei beni di proprietà o in possesso dell’Associazione, provvede agli acquisti, assicura le utenze e le forniture di servizi, cura l’osservanza degli impegni derivanti da contratti di locazione, di comodato o di concessione.
16.2 Svolge le altre attività previste dal Regolamento.
Articolo 17
Collegio dei Revisori dei Conti
17.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra i non soci.
17.2 I componenti sono rieleggibili.
17.3 La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
17.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa fiscale; vigila altresì sul rispetto delle norme di legge, dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.
17.5 Il Collegio, mediante apposita relazione, esprime il proprio motivato parere sul Conto Consuntivo.
17.6 Il Collegio dei Revisori si riunisce per le verifiche periodiche almeno tre volte all’anno.
17.7 Le relazioni ed i verbali dei Revisori devono essere trascritte sull’apposito libro.
17.8 In caso di dimissioni o comunque del venir meno di uno o più Revisori subentrano i membri supplenti con durata fino alla scadenza del mandato originario.
17.9 Qualora per dimissioni o quant’altro il numero dei sindaci sia inferiore a tre, l’assemblea provvederà alla ricostituzione dell’organo.
17.10 I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nonché partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 18
Collegio dei Probiviri
18.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci, eletti dall’Assemblea.
18.2 I componenti sono rieleggibili.
18.3 Al Collegio dei Probiviri spetta la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte tra i Soci, l’Associazione e/o i suoi organi.
18.4 La sanzione comminata o la decisione presa è insindacabile e non è ammesso ricorso ad altra giurisdizione.
18.5 Il Collegio decide altresì sui provvedimenti di ricorso dei soci circa l’espulsione e sul diniego di ammissione.
18.6 I Probiviri giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedure.
18.7 Le decisioni sono rese note alla prima Assemblea utile.
18.8 I Probiviri possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 19
Commissione elettorale
19.1 La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell’anno di scadenza del mandato, ed è composta dal numero di soci stabiliti nel Regolamento (da tre a cinque).
19.2 Compila l’elenco degli elettori, prepara la lista dei candidati ed opera secondo le indicazioni del Regolamento.
Articolo 20
Esercizio finanziario – Bilancio consuntivo
20.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
20.2 Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario l’Assemblea approva il Bilancio Consuntivo della gestione, corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori, nonché il Bilancio Preventivo.
20.3 Il Bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti all’Assemblea che delibera la sua approvazione.
20.4 Il Bilancio consuntivo approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) secondo le norme vigenti.
20.5 Il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui alle precedenti disposizioni in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.
Articolo 21
Scioglimento dell’Associazione
21.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze stabilite secondo l’art 11.11.
21.2 Il cambio di denominazione e/o di simbolo è causa di estinzione dell’associazione con gli effetti di cui all’art 21.3.
21.3 In caso di liquidazione dell’Associazione il Consiglio Direttivo nomina tre liquidatori determinandone i relativi poteri.
21.4 In caso di esaurimento degli scopi dell’Associazione o d’impossibilità di attuarli, nonché di estinzione dell’Associazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo dell’associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti con fini di pubblica utilità o ad altri enti del Terzo Settore la cui individuazione potrà essere decisa dall’Assemblea della Associazione.
Articolo 22
(Libri)
22.1 L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto e curato ai sensi del presente Statuto;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, tenuto e curato dal Segretario ai sensi del presente Statuto;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto e curato ai sensi del presente Statuto;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto e curato ai sensi del presente Statuto;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto e curato ai sensi del presente Statuto.
22.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione.
Articolo 23
Controversie
23.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sull’interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Siena.
Articolo 24
Clausola di rinvio
24.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni intervenute e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
Articolo 25
Norma transitoria
25.1 Tutti gli adempimenti, indicati nel presente Statuto, legati all’iscrizione dell’Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che risultano temporaneamente incompatibili con l’attuale disciplina, troveranno applicazione con decorrenza dal momento in cui il R.U.N.T.S. sarà operativo.
25.2 L’Associazione potrà inserire gli acronimi ETS ed APS nella denominazione, in via automatica, e potrà spendere gli stessi nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solamente dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.